Novità  e normative sui mandati diretti di energia e gas

CANONE RAI

La Legge di Stabilità del 2016 ha stabilito che da luglio dello stesso anno il canone RAI è incluso nella bolletta di energia elettrica. Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza e possiedi una televisione, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti sarà rateizzato e addebitato direttamente nella bolletta della luce. 

Per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è stata pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100 suddiviso in dieci rate mensili da 10 €/cad, addebitate a partire dalla prima fattura utile dopo il primo luglio 2016. 

Per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, sarà pari, nel suo complesso, all’importo di euro 90 suddiviso in dieci rate mensili da 9 €/cad o cinque rate bimestrali da 18 €/cad, a seconda quindi della modalità di fatturazione prevista. In caso di utilizzo di apparecchi TV nei locali di attività commerciali, il canone continuerà ad essere pagato nelle modalità tradizionali. 

Nella fattura, sarà riportata una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone da pagare e il relativo periodo di riferimento. 

Se hai l’addebito della fattura di energia elettrica sul conto corrente bancario, t’informiamo che pagherai automaticamente anche l’importo relativo al canone essendo stata prevista l’estensione automatica dell’autorizzazione. 

Per fugare ogni dubbio consulta la sezione FAQ CANONE RAI dove potrai trovare le risposte alle domande più frequenti. 

Per informazioni aggiuntive puoi: 

chiamare il numero verde RAI 800 93 83 62 attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 21:00; 

visitare i siti dedicati di RAI e Agenzia delle Entrate. 

L’operatore non è in alcun modo responsabile dell’addebito della voce “canone RAI” nella bolletta energia. Si sottolinea che i dati personali raccolti in sede di stipula del contratto sono trattati anche ai fini dell’addebito del canone nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. I dati personali in questione sono utilizzati per le finalità di cui all’art. 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare per l’addebito delle rate relative al canone RAI nella fattura elettrica o per il rimborso del canone non dovuto nonché ai fini del riversamento delle somme relative al canone RAI all’Erario. 

Addebito

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 (comma 40, legge 232/2016), il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre, per un importo totale di 90 euro. L’operatore inserisce nelle proprie fatture solo le rate del canone relativamente ai periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica. L’importo delle rate è segnalato distintamente nella bolletta e non è soggetto ad IVA. Il canone semestrale 2017 costa 45,94 euro, quello trimestrale 23,93 euro. Ecco in tabella l’importo del canone per chi acquista il televisore in corso d’anno, con l’indicazione del numero delle rate che vengono addebitate e dei relativi importi.

In caso di pagamento parziale della fattura elettrica contenente il canone, verrà imputato il pagamento prioritariamente alla fornitura di energia elettrica lasciando scoperto il canone. 

In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al Cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall’Agenzia delle Entrate. 

Le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle Entrate. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica. 

 

Chiarimenti sull’utilizzo del modello F24 per pagamenti parziali

Non devono effettuare un versamento parziale del canone tv mediante modello F24 i contribuenti per i quali l’addebito del canone nelle fatture elettriche sta procedendo regolarmente, anche se l’addebito dell’importo complessivamente dovuto non si è ancora concluso al 31 ottobre 2016. Devono invece procedere al pagamento della quota canone non addebitata dall’impresa elettrica quei cittadini che hanno ricevuto un addebito parziale del canone per effetto di nuove attivazioni, disattivazioni o volture dell’utenza elettrica avvenute nel corso dell’anno. Stesso discorso per chi ha volturato l’utenza o nei casi di disattivazione della fornitura.

Esenzione

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone. Quindi in nessun caso la richiesta di esenzione dovrà essere presentata all’operatore. Si ricorda inoltre che a partire dall’anno 2016 non si potrà più disdire l’abbonamento RAI richiedendo di sigillare i propri apparecchi televisivi.

Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora, devono presentare alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostituiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto.

La dichiarazione è valida solo per l’anno in cui è presentata ed è dunque necessario ripresentarla ogni anno. Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata entro il 16 maggio 2016, per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Per gli anni successivi, la dichiarazione presentata dal 1° luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento (ad esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per il canone del 2018).

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Ogni famiglia anagrafica deve pagare il canone una volta sola. Per famiglia anagrafica, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oppure un insieme di persone legate da vincoli di affinità o di affetto, che coabitino o abbiano dimora abituale (cioè residenza) nello stesso Comune (art. 4 del DPR 30 maggio, 1989, n. 232). Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona. Qualora i componenti di una famiglia anagrafica siano titolari di più contratti di energia elettrica come residenti, è necessario comunicare allo sportello dell’Agenzia delle Entrate su quale fattura elettrica deve essere addebitato il canone, compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva presente sul sito della Agenzia delle Entrate. La dichiarazione viene effettuata una sola volta: tuttavia se nel corso del tempo avvengono dei cambiamenti nella famiglia anagrafica rispetto a quello dichiarato nel Quadro B, si deve presentare una nuova dichiarazione.

Cittadini ultrasettantacinquenni

È prevista l’esenzione dal pagamento del canone RAI per gli over 75 che hanno un reddito che non supera i 6.713,98 euro. Per essere esonerati dal pagamento del canone TV è necessario rivolgersi agli uffici dell’Agenzia dell’Entrate per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Diplomatici stranieri e militari

Per quanto riguarda i militari delle Forze Armate Italiane, sono previste esenzioni solo per gli ospedali militari, case del soldato e sale convegno dei militari. Il pagamento del canone è comunque dovuto per la detenzione di un apparecchio televisivo in un alloggio privato, anche se situato all’interno di strutture militari. Particolari esenzioni sono previste per funzionari consolari o impiegati di organizzazioni internazionali operanti in territorio italiano: tale condizione si realizzerà solo se, nel loro paese di provenienza, i nostri rappresentanti ivi operanti godranno di uguale trattamento.

Rimborso

La richiesta di rimborso del canone, addebitato al Cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, dovrà essere effettuata dal Cliente all’Agenzia delle Entrate che, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l’importo. Quest’ultimo comunicherà all’impresa elettrica, allora titolare del contratto, i riferimenti necessari ad effettuare il rimborso. Le imprese elettriche, procedono al rimborso mediante accredito della somma comunicata da Acquirente Unico S.p.a. sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche.

La richiesta di rimborso non deve essere pertanto presentata all’operatore. 

Guida al rimborso del canone RAI

Come annunciato, l’Agenzia delle Entrate ha messo online l’applicazione web per chiedere il rimborso del Canone RAI, da parte di chi l’ha pagato ma che non era chiamato a farlo (es: errato addebito; diritto all’esenzione; canone già pagato diversamente). L’istanza deve essere presentata dal titolare della bolletta o dai suoi eredi, anche rivolgendosi a un intermediario abilitato.

Procedura

La procedura non richiede la necessità di scaricare alcun software. Dalla homepage del sito dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da compiere per inviare la richiesta di rimborso del canone RAI pagato, ma non dovuto, è il seguente: Cosa devi fare → Richiedere → Canone TV.

Dal menù a sinistra si clicca sulla voce Richiesta di rimborso del Canone TV addebitato nelle fatture elettriche. Bisogna quindi inserire le credenziali per i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (le stesse utilizzate ad esempio per la dichiarazione dei redditi precompilata): si arriverà al modello di domanda da compilare.

Nel modulo bisogna indicare l’anno a cui si riferisce il rimborso (la procedura è valida solo per i rimborsi relativi al Canone RAI in bolletta), l’importo e gli identificativi delle fatture.

Ecco quali sono le motivazioni per cui si può chiedere il rimborso:

- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);

- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);

- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);

- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);

- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

La richiesta si considera presentata nella data che risulta dalla ricevuta telematica rilasciata dalla procedura.

Resta possibile continuare a utilizzare il modello cartaceo, inviandolo per posta. Per chi non utilizza la procedura telematica, infatti, il modulo (scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni) va compilato e inviato per raccomandata a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. 

 

Il rimborso viene effettuato dalla compagnia elettrica entro un massimo di 45 giorni dalla richiesta, direttamente nella prima bolletta utile oppure con altre modalità. Se il rimborso dell’impresa elettrica non va a buon fine, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Che cos’è il canone RAI?

È il canone di abbonamento della televisione per uso privato di cui al regio decretolegge 21 febbraio 1938 n.246 convertito dalla legge 4 giugno 1938 n.880. Il canone tv è un’imposta (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). Il canone si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato al suo pagamento ogni anno nei termini stabiliti dalla legge. 





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