Novità  e normative sui mandati diretti di energia e gas

Sospensione per Morosità

 

In ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 17 dell’allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29/05/2015 (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e all’art. 20 dell’allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21/07/2011 e ss.mm.ii. 

(TIMG – Testo integrato morosità gas), l’operatore le fornisce alcune informazioni utili relative a:

- tempistiche e modalità per la costituzione in mora;

- indennizzi automatici previsti a favore del Cliente in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di tale disciplina.

Tempistiche e modalità per la costituzione in mora

Qualora il Cliente non provveda al pagamento della fattura gas naturale e/o energia elettrica, l’operatore può inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD).

Tale richiesta deve essere preceduta da un’apposita comunicazione al Cliente (cd. comunicazione di costituzione in mora), da inviarsi tramite raccomandata e/o posta elettronica certificata – PEC (nel caso di persone giuridiche), con la quale viene intimato il pagamento della fattura entro un termine (cd. termine ultimo di pagamento) comunque non inferiore a:

- 15 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata;

- 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della PEC;

- 20 giorni solari dall’emissione della raccomandata, nei casi in cui l’operatore non sia in grado di documentare la data di invio. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà consegnare la comunicazione al vettore entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Per evitare o interrompere la procedura di sospensione il Cliente dovrà documentare l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di costituzione in mora.

Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, l’operatore, permanendo lo stato di morosità, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione che, nel caso dell’energia elettrica – per un Cliente connesso in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore – potrebbe essere preceduta dalla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo massimo di 15 giorni. 

Al Cliente moroso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi per la sospensione e la riattivazione della fornitura/riduzione di potenza, nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). 

Le tempistiche per la costituzione in mora possono essere ridotte nel caso in cui l’operatore, nei 90 giorni successivi all’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, invii al Cliente una nuova comunicazione relativa a fatture non contemplate nel precedente sollecito.

In questo caso, il termine ultimo di pagamento non potrà essere comunque inferiore a:

7 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata;

5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna della PEC;

10 giorni solari dall’emissione della comunicazione nei casi in cui l’operatore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà consegnare la comunicazione al vettore entro massimo 2 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Il termine per l’invio della richiesta di sospensione al Distributore non potrà invece essere essere inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora. 

INDENNIZZO AUTOMATICO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI/MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE IN MORA

Nel caso in cui l’operatore non rispetti le disposizioni sui termini e modalità per la costituzione in mora e proceda ugualmente alla sospensione della fornitura per morosità o alla riduzione di potenza, dovrà riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di importo pari a: 

30,00 euro, nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

20,00 euro, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra.

 

Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

 





Sospensione per Morosità_1.pdf


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