In alcuni casi è possibile eseguire lavori con il superbonus del 110% in singoli appartamenti in un condominio, anche se l’assemblea condominiale ha deciso di non intervenire con una riqualificazione energetica complessiva dell’edificio.

Lo ha spiegato l’Agenzia delle entrate in una risposta (in basso) che riguarda, nel caso specifico, la possibilità di realizzare un cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile (perché l’assemblea condominiale non è interessata a fare un cappotto sull’intero edificio).

In sostanza, l’intervento sarebbe circoscritto alle superfici opache nel perimetro ricadente nella singola pertinenza. Il contribuente ha anche chiesto alle Entrate se è possibile sfruttare il superbonus per un cappotto eseguito sulle pareti interne del singolo appartamento, in caso di diniego del nulla osta al cappotto parziale esterno, da parte degli enti competenti.

Secondo l’agenzia, si può accedere alla detrazione fiscale del 110% per un cappotto esterno su una singola unità abitativa di un condominio, a condizione che interventi di questo tipo (corsivo e neretti nostri) interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.

Per quanto riguarda, invece, il cappotto interno, l’agenzia fa presente che “in generale, qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento ‘trainante’ tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi ‘trainati’ che rientrano nel cd ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante”.

Fonte: Qualenergia.it