Dall’Agenzia delle entrate è arrivato un chiarimento su come applicare la detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto/posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel caso specifico, un contribuente ha chiesto alcune precisazioni in merito alla possibilità di portare in detrazione anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale al contatore, fino a un massimo di 7 kW, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

Due le domande poste all’agenzia: se il limite massimo di 7 kW sia da intendere in assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già disponibile, e se la voce di spesa debba essere riferita alla potenza richiesta o alla “potenza disponibile” effettiva, che di solito è un 10% in più rispetto alla “potenza impegnata” definita nel contratto di fornitura.

L’agenzia, si legge nella risposta  (allegata in basso, corsivo e neretti nostri), “ritiene che tale limite, funzionale all’installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all’ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell’utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione”.

“Pertanto, nel caso di specie – si legge nella risposta – il contribuente potrà fruire […] della detrazione prevista per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel predetto limite di spesa. Inoltre, si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi”.

Vale la pena ricordare, infine, che le colonnine di ricarica possono ottenere il superbonus del 110% da ripartire in cinque anni, se il lavoro è eseguito congiuntamente a uno degli interventi trainanti previsti dal decreto Rilancio.

Fonte: Qualenergia.it