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Come applicare il Superbonus per lavori in un edificio misto con appartamenti e negozi?

 

Come applicare il Superbonus per lavori in un edificio misto con appartamenti e negozi?

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

Come utilizzare il Superbonus per lavori da eseguire in un edificio “misto” residenziale/commerciale?

L’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti nel rispondere a un amministratore di condominio.

Nel caso specifico, si parla di un edificio con dieci negozi al piano terra e dieci appartamenti al primo piano, dove ogni unità (sia residenziale che commerciale) dispone di un impianto termico autonomo; la superficie totale degli appartamenti è uguale alla superficie totale dei negozi.

L’amministratore del condominio ha chiesto se sia possibile applicare il Superbonus del 110% per alcuni interventi che riguardano esclusivamente gli appartamenti: isolamento termico delle superfici opache verticali/orizzontali (intervento trainante), sostituzione degli infissi e sostituzione delle schermature solari (interventi trainati).

L’Agenzia ricorda, per prima cosa (corsivo e neretti nostri), che per interventi “realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per centoè possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali […] che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio […]”.

Di conseguenza, nel caso in esame, scrive l’Agenzia, “l’assemblea condominiale approverà con ‘benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti’ siti al primo piano dell’edificio condominiale gli interventi di isolamento termico e, pertanto, qualora gli stessi assicurino un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati […]”.

Fonte: Qualenergia.it




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