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Superbonus 110%, come si applica agli edifici vincolati

 

Superbonus 110%, come si applica agli edifici vincolati

I requisiti per accedere e la cumulabilità con la detrazione del 19% per la manutenzione dei beni tutelati.

Anche gli edifici vincolati possono essere ristrutturati usufruendo del Superbonus, anzi, proprio per le limitazioni cui sono soggetti questi immobili, la norma ha previsto dei requisiti meno stringenti per accedere alla detrazione del 110%.

Non servono interventi trainanti

Infatti, se in generale, per avere diritto al maxi sgravio, bisogna realizzare uno dei tre interventi cosiddetti “trainanti” (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o lavori antisismici), la norma (articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio) prevede una deroga qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

In questi casi, la detrazione del 110% si applica lo stesso a tutti gli interventi “trainati (ad esempio mettere un impianto fotovoltaico, cambiare i serramenti e tutti i lavori incentivati con l’Ecobonus), fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta se l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe.

Come si certifica

Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus, purché sia certificato il miglioramento energetico.

Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio – leggiamo dalle nuove Faq del Governo – la verifica si esegue considerando l’intero edificio.

Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento alla singola unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Il cumulo con le detrazioni per i beni vincolati

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese sostenute.

Questo sgravio è cumulabile solo in parte e solo per alcuni interventi con il Superbonus.

Sulle spese incentivate col Superbonus ma riconducibili alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, (articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013) e a quelle Sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies art. 16 dl 63/2013), nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia del 110% che della citata detrazione del 19%, ma sulla spesa ridotta alla metà (mentre oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, la detrazione del 19% è calcolata sull’intero importo eccedente).

La detrazione del 19% non è invece cumulabile con il 110% per gli interventi ammessi all’Ecobonus (articolo 14 decreto legge n. 63 del 2013).

Fonte: Qualenergia.it




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