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Come applicare il Superbonus negli interventi su case diroccate

 

Come applicare il Superbonus negli interventi su case diroccate

Nuovo chiarimento dell'Agenzia delle entrate sulle cosiddette unità collabenti.

Con una recente risposta (allegata in basso), l’Agenzia delle entrate ha chiarito come applicare il Superbonus 110% per lavori sulle unità cosiddette “collabenti”, vale a dire, immobili inutilizzabili-inabitabili a causa della loro fatiscenza.

Nel caso specifico, il proprietario di un rustico (categoria catastale F/2) gravemente danneggiato e in parte diroccato, vorrebbe utilizzare la maxi detrazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, per realizzare/installare:

  • cappotto termico;
  • caldaia a biomassa con relativo impianto di riscaldamento radiante;
  • pannelli fotovoltaici con accumuli e pannelli solari termici.

L’Agenzia delle entrate, in particolare, ricorda che ai fini dell’ecobonus, “per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento […] e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. […] Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari”.

In sostanza, si legge nella risposta dell’Agenzia, “per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto Rilancio agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)”.

Si ricorda poi che la legge di bilancio 2021 ha inserito il comma 1-quater nell’art. 119 del decreto Rilancio, in modo da comprendere nel Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura e-o di uno o più muri perimetrali, a condizione che al termine degli interventi si raggiunga una classe energetica in fascia A.

Fonte: Qualenergia.it

 

 



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