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Pareti, impianti, pavimenti: quando il Superbonus copre anche manutenzione ordinaria o straordinaria

 

Pareti, impianti, pavimenti: quando il Superbonus copre anche manutenzione ordinaria o straordinaria

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate sul caso di una demolizione-ricostruzione con ampliamento volumetrico.

Se si esegue un intervento antisismico con il Superbonus, la maxi detrazione del 110% si applica anche a spese di manutenzione ordinaria o straordinaria come rifacimento delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico, necessarie per completare l’intervento.

In caso di ampliamento, l’incentivo sui lavori antisismici vale per tutto l’edificio come sarà una volta finito, ma, se gli interventi trainanti il Superbonus sono di efficienza energetica, si applica solo sulla parte pre-esistente.

Con una recente risposta (link in basso), l’Agenzia delle entrate ha spiegato come applicare correttamente il Superbonus 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica che prevedono la demolizione-ricostruzione con ampliamento dell’edificio.

Nel caso specifico, si parla di lavori di ristrutturazione edilizia in un edificio residenziale composto da tre unità abitative A/2 con relative pertinenze accatastate C/6 e un deposito accatastato C/2.

Più in dettaglio, sono previsti i seguenti interventi: adeguamento antisismico, cappotto termico, sostituzione del sistema di riscaldamento, sostituzione degli infissi, nell’ambito di una demolizione-ricostruzione con ampliamento volumetrico.

Il proprietario di alcuni immobili dell’edificio in questione, in particolare, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se anche gli interventi sulla parte ampliata sono agevolabili con la maxi detrazione del 110% e se per il sismabonus è corretto considerare il limite di spesa di 96.000 euro, moltiplicato per il numero complessivo di unità di cui si compone l’edificio (sette in totale tra appartamenti, pertinenze e deposito).

Si chiede, inoltre, se il limite massimo di spesa agevolabile (96.000 euro) comprende anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria collegate ai lavori antisismici effettuati sulle singole unità abitative, come ad esempio le spese per intonaci, piastrelle e impianti elettrici.

L’Agenzia, innanzi tutto, ha chiarito che nel caso in esame (corsivo e neretti nostri nelle citazioni) “si potrà accedere al Superbonus sia per gli interventi antisismici che per gli interventi di efficientamento energetico. Tuttavia per tali ultimi interventi si potrà fruire delle detrazioni per le sole spese relative alla parte esistente“.

Poi l’Agenzia ha ricordato che “se si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori. Il relativo calcolo è effettuato tenendo conto anche delle pertinenze all’interno di edifici in condominio, comprese quelle non servite da un impianto termico”.

Pertanto, si legge nella risposta, “nel caso di specie, sulla base di quanto riferito in istanza, il limite di spesa per gli interventi di sismabonus è pari a 96.000 euro per 7 unità complessive che costituiscono l’edificio”.

Inoltre, l’Agenzia osserva che “quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico, necessarie per completare l’intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per interventi antisismici pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato […]. Anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.

 

Fonte:Qualenergia.it




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