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Superbonus, da Fondazione Inarcassa chiarimenti su finestre, impianti e parti non riscaldate

 

Superbonus, da Fondazione Inarcassa chiarimenti su finestre, impianti e parti non riscaldate

I casi pratici e le risposte su tolleranze di cantiere, stufe, camini e concetto di superficie disperdente

16/06/2021 – Superficie e sagoma delle finestre, impianti negli edifici e massimali di costo. Sono alcuni degli argomenti raccolti da Fondazione Inarcassa in una serie di faq pubblicate sul sito della Fondazione. I dubbi sui casi pratici sono stati affrontati durante un webinar dello scorso aprile.

Superbonus, sagoma e superficie delle finestre

La sostituzione delle finestre è uno degli interventi trainati che, se realizzato congiuntamente a quelli trainanti di isolamento e sostituzione degli impianti, può essere agevolato con la detrazione al 110%. È tuttavia necessario il rispetto di una serie di condizioni.
 
Cosa accade, infatti, se i nuovi infissi hanno sagoma e superficie diversa dai precedenti?
 
Come si legge nelle faq, l’Enea ha affermato che la sostituzione degli infissi è agevolata con il superbonus se si mantengono la forma e le dimensioni di quelli sostituiti. È consentita una tolleranza del 2%. L’obbligo non sussiste negli interventi di demolizione e ricostruzione.


Superbonus e impianti termici

Una delle condizioni per accedere al Superbonus sugli interventi di efficientamento energetico è che l’edificio sia dotato di un impianto termico fisso. I camini a legna, presenti in molte stanze, sono idonei?
 
Le faq spiegano che le stufe a pellet, i caminetti e i termocamini, purchè fissi, sono considerati impianti di riscaldamento e consentono quindi di accedere al Superbonus a condizione che consentano il conseguimento di un risparmio energetico e che, a fine intervento, ci sia il salto d due classi.

Superbonus e interventi sulle pareti dei vani scala

I partecipanti al webinar hanno chiesto se si può ottenere il superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni non riscaldate, nello specifico per l’installazione del cappotto e la sostituzione degli infissi sulle pareti dei vani scala.
 
La risposta consiglia la massima cautela perché il superbonus rappresenta l’evoluzione dell’ecbonus, limitato agli interventi sulle superfici disperdenti, cioè quelle che separano uno spazio riscaldato e l’ambiente esterno non riscaldato.
 
Il Decreto Rilancio riconosce il superbonus agli interventi termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. In base al Decreto requisiti minimi (DM 26 giugno 2015), la superficie disperdente è quella che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno e agli ambienti non dotati di riscaldamento.
 
Allo stesso tempo, il Decreto Rilancio consente espressamente l’agevolazione per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Una faq del Ministero dell’Economia afferma inoltre che, se nel condominio è presente un appartamento privo di impianto termico, si può ottenere il superbonus per la coibentazione di tutto l’edificio, compreso l’appartamento senza impianto. Questa interpretazione potrebbe portare a concludere che si può ottenere il superbonus anche per gli interventi sui vani scala. Si tratta di una deduzione supportata solo da una faq del Ministero e non da una norma ufficiale, per cui la faq di Fondazione Inarcassa suggerisce di optare per il bonus ristrutturazione o il bonus facciate o, ancora, di presentare un interpello ad-hoc.
 

Fonte: edilportale.com




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