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Superbonus 110%, cambia tutto! Nuovi requisiti e procedura

 

Superbonus 110%, cambia tutto! Nuovi requisiti e procedura

Tantissime modifiche travolgono il Superbonus 110% in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno di vita, cambiano infatti i requisiti di alcuni interventi trainanti e trainati ammessi e la misura si apre a nuove categorie catastali. Ma non finisce qui perché viene anche modificata la normativa delle agevolazioni prima casa, se queste sono applicate ad immobile oggetto di interventi con il Superbonus 110%. Infine, si semplifica la modulistica, perché è finalmente disponibile la CILAS.

Sono tempi di grandissimi cambiamenti per il Superbonus 110% che subisce un vero e proprio stravolgimento della normativa, così da ampliare la platea dei beneficiari e semplificare questa complessa agevolazione.

La prima grande novità riguarda il tanto atteso arrivo della CILAS, cioè la CILA specifica e semplificata per il Superbonus 110%, che va a sostituirsi alla certificazione dello stato legittimo dell’immobile.

Si prosegue con una modifica che riguarda i requisiti dei lavori trainanti, nello specifico il cappotto termico, e dei lavori trainati, con cambiamenti che riguardano l’installazione dei pannelli solari e gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Ancora una modifica normativa riguarda le agevolazioni “prima casa” concesse in presenza di interventi edilizi effettuati per mezzo del Superbonus 110%, cambiano infatti e si dilatano i tempi per chiedere il cambio di residenza.

Infine, vengono ammesse all’agevolazione nuove categorie catastali prima escluse.

Tutte queste modifiche dovrebbero venire incontro ai contribuenti così da facilitare l’accesso al Superbonus 110%, tenendo conto che alla misura potrebbe non restare moltissimo.

Ricordiamo infatti che dal punto di vista delle proroghe l’unica concessa, e che per altro sarà messa a punto con la prossima Legge di Bilancio, è quella che fa slittare la scadenza della misura alla fine del 2022, questo quindi potrebbe essere l’ultimo anno di vita di questa grande agevolazione.

Addio stato legittimo dell’immobile! Per il Superbonus 110%  basta la CILAS!

La prima modifica normativa al Superbonus 110% riguarda la modulistica da consegnare, perché alla complessa certificazione dello stato legittimo dell’immobile si è sostituita la nuova CILAS.

La CILA Superbonus, introdotta dal Decreto Lavoro e Imprese, è stata resa disponibile dalla Pubblica Amministrazione il 5 agosto e consiste in un modello esclusivo per questa agevolazione e anche più semplice rispetto alla CILA classica.

In questo modulo si dovrà prima di tutto specificare la tipologia di intervento trainante per il quale si sta utilizzando il Superbonus 110%, ovvero se si tratta di opere di riqualificazione energetica o di adeguamento sismico.

Ma la grande semplificazione risiede nel fatto che alla CILAS non va allegata nessuna documentazione grafica; essa richiede solo un breve elaborato progettuale, cioè una piccola descrizione dell’insieme dei lavori da effettuare.

Qualora ci fosse una difformità dei lavori eseguiti  rispetto ai lavori dichiarati, sempre nel rispetto di quanto stabilisce la normativa del Superbonus 110%, la documentazione potrà essere integrata alla fine degli interventi edilizi.

Inoltre al termine dei lavori non è richiesta la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

Cosa dicono gli esperti della CILA Superbonus 110%?

Per quanto riguarda gli esperti del settore edilizio, alcuni hanno lamentato che la nuova CILAS pensata esclusivamente per il Superbonus 110% sia un modello eccessivamente semplificato.

In particolare la possibilità di omettere ogni tipo di documentazione grafica rende di fatto impossibile per lo Sportello Unico Edilizia la verifica basata solo sulla modulistica consegnata.

Ovvero il timore di molti è che la CILAS aiuti a mascherare eventuali abusi edilizi massicci, che escluderebbero da normativa l’immobile dal beneficio del Superbonus 110%.

In ogni caso ricordiamo che il nuovo modello unico, cioè la CILAS, può essere usata solo ed esclusivamente con il Superbonus 110%, ma non con il bonus facciate la cui normativa resta invariata.

Nuovi requisiti per gli interventi ammessi dal Superbonus 110%

Oltre alla CILAS ci sono altre novità importanti che riguardano il Superbonus 110% per quanto riguarda i requisiti di alcuni lavori trainanti e trainati.

Per quanto riguarda gli interventi trainanti il cambiamento investe il cappotto termico che diventa in deroga con le distanze minime tra i palazzi.

Gli interventi trainati invece oggetto di modifica normativa sono l’installazione dei pannelli solari e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda i pannelli solari questi potranno essere installati anche sugli edifici nelle zone A dei centri storici, ma solo se sono non riflettenti ed integrati.

Invece per aver diritto al finanziamento del Superbonus 110% per i lavori che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche non è più necessario che nell’edificio si presente un disabile, ma basta un inquilino che abbia superato i 65 anni di età.

Superbonus 110% e agevolazioni prima casa: ora 30 mesi per il cambio di residenza

Un’altra modifica che va a favore dei contribuenti riguarda la normativa che regola le agevolazioni prima casa quando queste sono applicate ad un immobile che è allo stesso tempo oggetto di interventi edilizi realizzato con il Superbonus 110%.

Quando si acquista una cosiddetta “prima casa” ci sono delle agevolazioni, che consistono in una serie di sgravi fiscali, cioè di sconti sulle imposte da pagare. Queste agevolazioni prima casa però obbligano chi ne usufruisce a mantenere alcune condizioni, tra cui quella di essere, in alcune circostanze, obbligato a spostare la propria residenza nel nuovo immobile, non oltre i 18 mesi dopo l’acquisto.

Con le modifiche introdotte, qualora l’immobile acquistato che gode delle agevolazioni prima casa è anche oggetto di ristrutturazione con il Superbonus 110%, allora si avranno 30 mesi di tempo per il cambio di residenza e non più solo 18 mesi.

Il Superbonus 110% si apre a nuove categorie catastali 

Infine si registra un ampliamento dei beneficiari del Superbonus 110%, con la possibilità per nuove categorie catastali di richiedere l’agevolazione.

Sono ora ammessi anche gli immobili in B/1, B/2 e D/4, con cui si indicano: case di cura, ospedali, conventi, seminari, educandati, convitti e orfanotrofi.

Tuttavia a queste categorie catastali si applicano alcuni requisiti specifici. Cioè per fruire del Superbonus 110% il proprietario dell’immobile deve svolgere un’attività assistenziale o una prestazione socio-sanitaria.

 

Inoltre il consiglio di amministrazione non deve percepire compensi da questa attività, poi quando si consegna la documentazione sarà necessario anche il certificato che dimostri la proprietà dell'edificio o anche l’usufrutto, la nuda proprietà o il comodato d’uso gratuito.

Facciamo il punto sulla proroga e la scadenza del Superbonus 110%

Se queste sono le modifiche alla normativa dell’agevolazione è anche vero che esse potrebbero non avere vita lunga, perché il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno di vita del Superbonus 110%.

A quanto affermato da Draghi una proroga sarà approvata dalla Legge di Bilancio 2022, ma praticamente questa introdurrà come unica novità la scadenza al 31 dicembre 2022 anche per gli edifici unifamiliari e null’altro.

Nei piani di Draghi vi sarebbe stata l’approvazione di una doppia proroga così da tenere in vita il Superbonus 110% almeno fino alla fine del 2023, tuttavia al momento di fare i conti il bilancio dello Stato è risultato insufficiente e così l’esecutivo ha optato per una solo proroga, che per altro sarà varata a fine dicembre.

Diciamo che da un punto di vista politico le intenzioni di allungare la vita del Superbonus 110% ci sono tutte, questo perché è un tipo di agevolazione che permette di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica a costo zero. Se guardiamo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vediamo che tra gli obiettivi a lungo termine dell’Italia vi è proprio la riqualificazione energetica del 50% di tutti gli edifici da effettuarsi non più tardi del 2025.

Quindi in effetti rispetto alle altre agevolazioni il Superbonus 110% ha la priorità, ma è anche un’agevolazione che costa molto e al momento le casse dello Stato, già logore di loro, sono praticamente state prosciugate dalla crisi conseguente alla pandemia e questo rende difficile, almeno per ora, reperire i fondi per una proroga più lunga.

Lasciando per un attimo da parte la proroga che sarà approvata con la prossima manovra di bilancio, per adesso le scadenze formali del Superbonus 110% sono fissate al:

  • 30 giugno 2022, per tutti gli edifici unifamiliari;
  • 31 dicembre 2022, per gli edifici condominiali;
  • 30 giugno 2023, per gli IACP, cioè le case popolari, che sono gli unici a poter godere di una scadenza al 31 dicembre 2023, qualora però entro giugno l’impresa abbia completato almeno il 60% degli interventi previsti.

 

Superbonus 110%: requisiti, importi e lavori ammessi

Il Superbonus 110% è una delle agevolazioni più complesse che esista, cercheremo in questa sede di spiegarne per sommi capi il funzionamento, ricordando che l’Agenzia delle Entrate che si occupa della sua gestione mette a disposizione dei cittadini sul sito web una guida pdf dettagliata dell’agevolazione e anche una scheda informativa più breve.

Per capire come funziona il Superbonus dobbiamo capire prima di tutto perché si chiama così, cioè da dove viene questo 110%? Non a caso la misura non si chiama Superbonus 100% ma 110%, questo perché non solo permette di realizzare alcuni interventi edilizi a costo zero, ma anzi assegna ai suoi beneficiari una detrazione o un credito d’imposta con un extra del 10%, rispetto al totale delle spese.

Per quanto riguarda i lavori ammessi questi si dividono in due tipi:

  • lavori trainanti (adeguamento sismico, riqualificazione energetica);
  • lavori trainati (abbattimento delle barriere architettoniche, installazione dei pannelli solari, sostituzione degli infissi, etc.).

Il Superbonus funziona in modo che sia obbligatorio effettuare uno dei lavori trainanti ammessi per accedere al finanziamento, che sarà sempre del 110%, anche per i lavori trainati. Se i lavori trainanti sono pochi e chiari i lavori trainati ammessi, in presenza di almeno un intervento trainante, sono davvero parecchi.

Come utilizzare il Superbonus 110%, tre scelte possibili

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del Superbonus 110%, questa ammette tre diverse opzioni: detrazione Irpef in cinque anni; sconto in fattura; cessione del credito.

Chi sceglie la detrazione Irpef in cinque anni dovrà pagare di tasca propria l’intero costo dei lavori e poi avrà una detrazione dalle tasse, cioè uno sconto, per cinque anni e pari al 110% dei costi.

Lo sconto in fattura è esattamente l’opposto cioè il proprietario dell’abitazione non pagherà nulla, ma l’impresa si farà carico dei costi per intero e chiederà la restituzione con credito d'imposta.

Entrambi i soggetti, cioè proprietario dell’immobile e ditta che esegue i lavori, hanno la facoltà di cedere il credito che lo Stato ha verso di loro per il Superbonus 110% a una banca, realizzando così la cessione del credito.

 

Fonte: trend-online.com




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