Novità  e normative sui mandati diretti di energia e gas

Energia elettrica, Italia verso ampliamento delle tutele per i consumatori

 

Energia elettrica, Italia verso ampliamento delle tutele per i consumatori

All'esame delle Camere il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue sul mercato interno dell’energia elettrica

Informazioni più chiare per i clienti finali, preavviso in caso di adeguamento delle tariffe, possibilità di scelta del metodo di pagamento, variazione del servizio o del prezzo di fornitura evidenziate chiaramente, agevolazioni nel cambio di fornitore. Queste alcune delle novità contenute nella bozza del decreto legislativo recepimento della direttiva europea 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica, avviato in via preliminare dal Consiglio dei ministri agli inizi di agosto e ora all'esame delle Camere. Per tutelare maggiormente i consumatori il Dlg punta innanzitutto sulla chiarezza delle informazioni e la trasparenza delle offerte su punti quali i servizi forniti, le tariffe vigenti, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto, e la gestione dei reclami.

In caso di adeguamento dei prezzi di fornitura i clienti finali devono essere informati in via diretta "con un preavviso – si legge nella bozza – di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento". Dal ricevimento della comunicazione il cliente finale ha un minino di 10 giorni di tempo per recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica anche ordinaria.

Il decreto vieta, inoltre, l'applicazione di "indebite discriminazioni" ai clienti finali per la scelta di un determinato metodo di pagamento.
I fornitori devono informare i clienti in modo adeguato e "con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese" anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio. Tra queste ultime figurano
fonti di sostegno, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenze per la gestione dell'indebitamento e moratorie.

Le informazioni contenute nelle bollette – viene sottolineato nella bozza – devono essere chiare, comprensibili e di facile consultazione e, nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, le modifiche dovranno essere ben evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione.

Riguardo alla procedura per il cambio di fornitore il provvedimento stabilisce che il passaggio deve avvenire "nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta" senza discriminazione di costi, oneri e tempi. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto l'Arera dovrà avviare una consultazione degli operatori attivi sul mercato dell'energia e elettrica e delle associazioni dei consumatori per adottare misure che garantiscano "al più tardi a far data dal 1 gennaio 2026, il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta".

In caso di recesso non deve essere previsto alcun onere per i clienti civili e le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato o un bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Il fornitore può imporre il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso solo "a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quando nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente". Prima della conclusione del contratto il cliente finale deve ricevere un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva "dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto".

Concluso l'iter di approvazione del decreto per l'entrata in vigore della nuova normativa sarà necessario attendere un provvedimento ad hoc dell'Arera.

 

Fonte: teleborsa.it




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