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Superbonus 110%: fotovoltaico installabile sulle pertinenze?

 

Superbonus 110%: fotovoltaico installabile sulle pertinenze?

Gli interventi trainati possono essere eseguiti su edifici attigui o pertinenti a quelli su cui si applica il Superbonus? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

L’installazione di pannelli fotovoltaici fa parte dei cosiddetti “interventi trainati” che maggiormente fanno gola chi decide di usufruire del Superbonus 110%. Ma, per usufruirne, bisogna naturalmente rispettare le condizioni stabilite dall’art. 119 del D.L. n.34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e successive modifiche. Da qui, il dubbio di un contribuente: i pannelli fotovoltaici possono essere installati su un tetto adiacente l’edificio su cui si stanno realizzando gli interventi trainanti? Ecco il parere dell’Agenzia delle Entrate, reso con la risposta n. 614/2021.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Dopo aver fatto un riferimento alla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il Superbonus, ossia le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, nel parere viene anche citata la circolare n. 24/E del 2020, relativa all’applicazione dell’agevolazione fiscale per le spese sostenute su:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Superbonus efficientamento energetico: cosa prevede

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alle seguenti condizioni:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
  • la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
  • il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, come ribadito nella circolare 30/E del 2020, l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

Superbonus: pannelli fotovoltaici su pertinenze

L’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

In riferimento al quesito dell’istante, il Fisco ha anche sottolineato che la legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in argomento.

Quindi, nel presupposto che sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico, quest’ultimo può essere installato anche su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati.

Superbonus 110%: le agevolazioni del Fotovoltaico dopo il Semplificazioni-bis

Appare utile ricordare che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, tutti gli interventi di superbonus 110% (eco, sisma, trainanti e trainati) che non prevedono demolizione e ricostruzione dell'edificio, sono considerati come manutenzione straordinaria, ovvero art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).

E questa è una modifica di non poco conto in considerazione che l'art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio prevede per il fotovoltaico una detrazione del 110% fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque con limiti di spesa che sono funzione della tipologia di intervento da realizzare:

  • euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale, per tutti i casi;
  • euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del Testo Unico Edilizia (quindi in caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica);

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (di ecobonus o sismabonus).

 

Fonte: lavoripubblici.it




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