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Superbonus 110%: dal Fisco 7 casi pratici sulle agevolazioni

 

Superbonus 110%: dal Fisco 7 casi pratici sulle agevolazioni

 

Le agevolazioni fiscali nella vita quotidiana. Ecco alcuni esempi di interventi ammissibili e limiti di spesa

Il Superbonus 110% e le altre agevolazioni fiscali legate a ristrutturazione, efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus) possono sembrare un groviglio inestricabile di norme e requisiti non sempre facili da rispettare, e i rischi di decadimento del beneficio o del superamento del plafond di spesa sono sempre dietro l’angolo. In realtà le detrazioni sono state fatte per essere usate, e l’Agenzia delle Entrate lo ricorda attraverso 7 casi pratici, esplicativi di possibili situazioni tipo in cui contribuenti possono trovarsi. Vediamoli nei dettagli.

Superbonus: 7 esempi concreti dal Fisco

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, e su cui si stanno effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide quindi di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

Carlo potrà beneficiare:

  • del Superbonus del 110% della spesa sostenuta per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Quindi, a fronte ad esempio di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • della detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni, se interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti (manutenzione straordinaria). Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe EDecide di avviare una ristrutturazione mediante sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio; interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni).

  • Per la sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico Vincenzo potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro.
  • Per gli interventi di manutenzione straordinaria, potrà beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Esempio 3

Carmine è proprietario di un appartamento in un condominio in città. Ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.

In tale situazione Carmine potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni) al mare e in montagna; per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se, effettuando gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità (quindi miglioramento di almeno due classi energetiche).

Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Esempio 6

Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993, il Condominio dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

 

ittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante sull’edificio condominiale, (ad esempio cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche oppure, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

 

 

Fonte: lavoripubblici.it




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