Novità  e normative sui mandati diretti di energia e gas

Superbonus, no alla detrazione se gli impianti sono condivisi

 

Superbonus, no alla detrazione se gli impianti sono condivisi

L’Agenzia delle Entrate torna a spiegare il concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente

Se gli impianti sono condivisi, un’unità immobiliare non può essere considerata “funzionalmente indipendente” e non si può beneficiare del Superbonus. Ma quando un impianto è considerato condiviso e non autonomo? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 810/2021.
 

Superbonus e impianti condivisi, il caso

A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è stato il proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente.
 
Il complesso turistico ha un unico sistema fognario, con depuratore, allacci condominiali per energia elettrica e acqua e dispone di accumuli di GPL condivisi tra varie unità abitative.
 
Gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni, dall'interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori e di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l'allaccio condominiale.
 
Il contribuente intende realizzare interventi agevolabili con il Superbonus e ha quindi chiesto all’Agenzia se il suo appartamento può qualificarsi come unità immobiliare funzionalmente indipendente.
 
Ricordiamo infatti che, in base alla normativa sul Superbonus, possono ottenere l’agevolazione maggiorata le unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamiliari, a condizione che siano funzionalmente indipendenti.

Superbonus e unità funzionalmente indipendenti, come valutare gli impianti

L’Agenzia ha ricordato che, perché un’unità immobiliare possa qualificarsi come funzionalmente indipendente, deve rispettare delle condizioni:
- avere un accesso autonomo dall’esterno, cioè un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva;
- essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
 
Se la condizione dell’accesso autonomo è rispettata, non si può dire altrettanto per la proprietà esclusiva degli impianti.
 
L’Agenzia ha sottolineato che, come spiegato nell’istanza, gli impianti sono di proprietà delle singole abitazioni dall'interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all'allaccio condominiale.
 
Dal momento che gli impianti non sono di proprietà esclusiva, l’unità immobiliare non può ritenersi funzionalmente indipendente. L’Agenzia ha quindi concluso che gli interventi su tale unità immobiliare non possono ottenere il Superbonus.

 

Fonte: edilportale.com




Accedi alle Aree Riservate