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Fotovoltaico su tetto, la Soprintendenza non può dare parere negativo con motivazioni generiche

 

Fotovoltaico su tetto, la Soprintendenza non può dare parere negativo con motivazioni generiche

La sentenza del Tar Molise su un impianto FV da 4 kW sul tetto di un'abitazione.

La Soprintendenza non può dare parere negativo all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un’abitazione, fornendo motivazioni generiche e astratte.

Questo il succo di una recente sentenza del Tar del Molise (link in basso).

Il caso specifico riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 kWp sul tetto di un edificio, con i pannelli posti in aderenza al tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, per il quale è stata chiesta alla Regione Molise una autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi del decreto legislativo 42/2004.

Tuttavia, la Soprintendenza nel dare il suo preavviso di parere negativo, scrivono i giudici, ha affermato che l’intervento (corsivo originale, neretti nostri), “si presenta oltremodo impattante sotto l’aspetto percettivo-visivo e paesaggistico-ambientale. Le opere proposte, per i suoi materiali componenti e tipologia costruttiva confliggono con i parametri paesaggistico architettonici dell’ambito in esame, costituito dall’insediamento urbano consolidato”.

Queste affermazioni sono state poi confermate nel provvedimento finale della Soprintendenza.

Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso contro il parere negativo, la Soprintendenza (corsivo e neretti nostri) avrebbe dovuto “rendere un’analitica e ben approfondita motivazione a supporto del proprio diniego, al fine di far effettivamente comprendere perché la semplice realizzazione dei pannelli dovesse ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento”.

Difatti, si legge nella sentenza, per poter negare l’installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare sulla sommità di un edificio, l’Amministrazione dovrebbe specificamente dar conto dell’assoluta incongruenza dell’innovazione proposta rispetto alle peculiarità del paesaggio, non potendosi limitare, come invece ha fatto, ad una motivazione astratta e generica d’incompatibilità paesaggistica”.

In sostanza, la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare che tipo di componenti e pannelli utilizzare per un loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico, o in alternativa fornire una “plausibile giustificazione” in merito alla presunta assoluta incompatibilità dell’impianto fotovoltaico con i valori paesaggistici e ambientali.

Una simile sentenza è quella del Tar Lombardia che a maggio aveva annullato il provvedimento con cui il Comune di Gussago, in base al parere negativo vincolante della Soprintendenza, aveva negato la sua autorizzazione paesaggistica a installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio residenziale.

 

Fonte: www.qualenergia.it




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