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Superbonus, è obbligatorio terminare i lavori entro il periodo di vigenza dell’agevolazione?

 

Superbonus, è obbligatorio terminare i lavori entro il periodo di vigenza dell’agevolazione?

Un dubbio che continua a tornare a galla, ma la risposta rimane la stessa.

I lavori incentivati con il Superbonus si possono terminare anche oltre il periodo di vigenza dell’agevolazione?

Questo il dubbio (ricorrente) che alcuni lettori hanno posto alla redazione per la rubrica “Chiedilo a QualEnergia.it PRO – Leggi e Fisco” (potete mandare le domande a rubriche@qualenergia.it e consultare le risposte nella sezione dedicata alla rubrica, scusandoci se riusciamo a rispondere solo ad alcune).

La risposta, in breve, è sì: si possono terminare i lavori anche dopo la fine del periodo di vigenza degli incentivi.

Ed è bene sottolineare che non solo si possono, ma si devono finire, nel senso che sarebbe invece illegale usufruire dell’agevolazione fiscale senza realmente portare a termine i lavori incentivati, che sia prima o dopo il termine di vigenza.

Tiziano Mariani, esperto fiscale presso lo Studio Tributario MoMa e consigliere di Italia Solare, interpellato da QualEnergia.it, ha sottolineato che il principio era già stato sancito dalla Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che al Paragrafo 4 sulle “Detrazioni spettanti”, a pagina 29, recita (neretti nostri):

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.

La questione è stata poi ulteriormente chiarita nell’ambito di un’interrogazione parlamentare presentata a novembre di quest’anno dal deputato del Pd Gian Mario Fragomeli, che, pur ponendo una questione leggermente diversa, ha contribuito comunque a fare chiarezza sul tema collegato del godimento del bonus per lavori finiti dopo la scadenza del provvedimento.

Come scritto in un precedente articolo, Fragomeli chiedeva: “chi fa interventi edilizi con il Superbonus, pagando gli acconti in base agli stati di avanzamento lavori (Sal), ma non riesce a completare gli interventi previsti, ha diritto a utilizzare comunque la maxi detrazione del 110%, senza restituire le agevolazioni di cui ha usufruito sugli acconti già corrisposti?”

Il suo dubbio, in sostanza, verteva sulla possibilità di usufruire del Superbonus, con relative opzioni (cessione del credito o sconto in fattura), anche qualora i lavori non raggiungessero il totale di quelli preventivati e non fossero completati, ferma restando la necessità di ottenere, tramite asseverazione, il passaggio di due classi energetiche o il miglioramento antisismico.

La risposta al quesito specifico da parte del sottosegretario alle Finanze, Federico Freni, fu negativa: i lavori vanno cioè sempre ultimati.

Ma, sottolineò Freni nell’occasione, è possibile completare i lavori oltre il periodo di vigenza del bonus fiscale, essendo “indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”.

Quello che secondo Mariani potrebbe aver generato un po’ di incertezza è il confronto con altri tipi di bonus fiscali.

La congruità certificata dall’asseveratore nel Superbonus è sicuramente sempre a consuntivo, mentre negli altri bonus potrebbe avere carattere preventivo, ha detto l’esperto fiscale.

Per esempio, per il bonus facciate effettivamente si pone il caso di poter fare una cessione del credito anche prima della fine dei lavori.

“Il Superbonus di solito va a stato avanzamento lavori, si deve comunque dichiarare di aver completato il lavoro, cioè il Sal deve corrispondere effettivamente ad uno stato di avanzamento reale. Andare oltre il termine di vigenza dell’agevolazione vuol dire semplicemente che i soggetti interessati, entro i termini di legge, emettono di fatto la fattura a sconto integrale oppure, se non si avvalgono degli sconti in fattura, pagano interamente i fornitori e si potrà benissimo finire il lavoro in data successiva alla vigenza del provvedimento”, ha spiegato Mariani.

 

“È ovvio che quando si procede a fare cessione del credito oppure sconto in fattura, cioè a trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle entrate, lo si debba fare quando si sono finiti i lavori”, non importa se dopo la fine formale della vigenza, purché i lavori vengano completati, ha concluso.

 

Fonte: www.qualenergia.it




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