Novità  e normative sui mandati diretti di energia e gas

Superbonus, le novità post legge di bilancio 2022

 

Superbonus, le novità post legge di bilancio 2022

Riepilogo delle proroghe e delle modifiche alla detrazione del 110% e testo della legge di bilancio in Gazzetta.

Con la legge di bilancio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2021, facciamo il punto su come cambia il Superbonus 110%.

In fondo trovate il testo della legge di bilancio come pubblicata in Gazzetta: le norme che riguardano la maxi detrazione sono ai commi 28 e 29.

Le proroghe:

Condomini e mini condomini

La detrazione, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, è prorogata con fino a tutto il 2025, ma con un decalage:

  • il bonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • scende al 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • passa al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Questa proroga, oltre che per gli interventi effettuati dai condomini, vale per quelli realizzati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La stessa estensione vale anche per le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Edifici unifamiliari

Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Non c’è il limite di reddito che era stato tracciato nella proposta del Governo, modificata poi al Senato.

Iacp e cooperative

Per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

Aree colpite da sisma

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione resta al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Interventi trainati e colonnine di ricarica

Diversamente dal testo uscito da palazzo Chigi, nella legge di bilancio approvata, la proroga del Superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”: le scadenze per realizzare, ad esempio, impianti fotovoltaici, restano dunque le stesse illustrate sopra.

Novità ci sono per l’incentivazione con Superbonus delle colonnine di ricarica per mezzi elettrici, che saranno ammesse nel rispetto di questi limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione): 2.000 euro per gli edifici unifamiliari (o funzionalmente indipendenti), 1.500 per plurifamiliari e condomini per un massimo di 8 colonnine o 1.200 per gli stessi se le colonnine sono più di 8.

Cessione del credito e prezziari

Viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus (fino al 2024 per le altre detrazioni per l’edilizia), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.

In proposito vengono poi riproposti i contenuti dell’articolo 3 del dl 157/2021 (il decreto Antifrodi, che ha legge di bilancio assorbe integralmente) sui poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli: potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.

Sempre assorbendo assorbendo il decreto Antifrodi, si conferma poi che il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, serve anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata., ovvero tramite il sostituto d’imposta.

Per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto MiSE 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con un nuovo decreto ministeriale ministero (ora del ministero della Transizione ecologica) da adottare entro il 9 febbraio 2022

 

Fonte: www.qualenergia.it




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