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Sismabonus acquisti 110 per cento in scadenza il 30 giugno 2022. Si torna alle aliquote ordinarie

 

Sismabonus acquisti 110 per cento in scadenza il 30 giugno 2022. Si torna alle aliquote ordinarie

Sismabonus acquisti al 110 per cento fino al 30 giugno 2022: sulla scadenza della detrazione maggiorata la Legge di Bilancio non ha previsto proroghe. A partire da luglio lo sconto spettante a chi compra torna alle aliquote ordinarie del 75 e 85 per cento, fino al 2024.

Sismabonus acquisti, ultimi mesi per beneficiare dello sconto del 110 per cento: la scadenza dell’agevolazione è fissata al 30 giugno 2022.

Sulla maggiorazione del sismabonus acquisti non sono state previste proroghe dalla Legge di Bilancio 2022, che ha tuttavia confermato la possibilità di beneficiare della detrazione ordinaria fino al 2024.

L’agevolazione riconosciuta a chi acquista immobili oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese sottostà quindi ad una duplice disciplina per l’anno in corso, e solo per gli acquisti effettuati entro il primo semestre 2022 sarà possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento.

Sismabonus acquisti 110 per cento in scadenza il 30 giugno 2022. Si torna alle aliquote ordinarie

È l’articolo 119, comma 4 del decreto n. 34/2020 a prevedere la maggiorazione dell’aliquota relativa alla detrazione riconosciuta ai sensi del comma 1-septies, articolo 16, del decreto legge n. 63/2013.

 

Il sismabonus acquisti, si ricorda, è riconosciuto a chi compra immobili antisismici oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese, ubicati in comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

L’importo massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro, e l’agevolazione può essere fruita anche mediante cessione del credito all’impresa venditrice, trasformando lo sconto fiscale in sconto sul prezzo di vendita dell’immobile oggetto di demolizione e ricostruzione.

Solo fino al 30 giugno 2022 l’aliquota del sismabonus acquisti sarà pari al 110 per cento. A partire da luglio si tornerà alla misura standard, pari al 75 per cento qualora la demolizione e successiva ricostruzione comporti il miglioramento di una classe di rischio sismico, o all’85 per cento nel caso di miglioramento di due classi.

La Legge di Bilancio 2022 non ha infatti modificato il termine ultimo indicato nell’articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio, ma è bene evidenziare che sono diverse le incertezze sul tema.

Sebbene infatti non sia stata modificata la scadenza del 30 giugno, tra i lavori per i quali il nuovo comma 8-bis, articolo 119 del DL n. 34/2020 prevede la proroga fino al 2023 con aliquota al 110 per cento, al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025, sono menzionati anche “quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione”, senza però che vi siano riferimenti espliciti alla successiva alienazione da parte dell’impresa.

Una dicitura che in ogni caso sembra escludere una proroga per il sismabonus in caso di acquisto di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione.

Sismabonus acquisti, dal 1° luglio 2022 si torna al 75 o 85 per cento

Alla luce delle incertezze interpretative, si rende necessario attendere opportuni chiarimenti in merito all’effettiva scadenza del sismabonus acquisti al 110 per cento.

Al momento sembra prevalere una lettura restrittiva della norma e, come riportato dal Sole24Ore, anche l’ANCE si schiera tra chi ritiene che dal 1° luglio si tornerà alle regole ordinarie.

Si evidenzia in ogni caso che il sismabonus acquisti, parte delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie disciplinate dall’articolo 16 del decreto 63/2012, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 dal comma 37, articolo 1 della Legge di Bilancio 2022.

Chi acquista case antisismiche da parte di imprese di demolizione e ricostruzione, in zone sismiche 1, 2 e 3, dal 1° luglio 2022 potrà quindi accedere alla detrazione ordinaria pari al:

  • 75 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

L’importo massimo di spesa sul quale sarà possibile applicare l’agevolazione resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare, e resta confermato che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è necessario che l’impresa che ha eseguito gli interventi proceda alla successiva alienazione entro 30 mesi dalla data di fine lavori.

Fonte: www.informazionefiscale.it




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